STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA “Moder”

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede E' costituita un'Associazione culturale denominata “Moder”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto. L’Associazione ha sede a Torino, Corso Traiano 14/11 ed opera principalmente nel territorio italiano. Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'indirizzo può essere trasferito all'interno della Città di Torino. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero. Art.2 - Scopi L'Associazione “Moder” è apartitica e apolitica, e non ha scopo di lucro. Scopo dell’Associazione è quello di creare iniziative di carattere ricreativo, ludico, culturale per i propri soci, conferenze su temi specifici e iniziative innovative tese a ridare vitalità alle piccole strutture commerciali sul territorio. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria. Art.3 - Attività Per perseguire gli scopi menzionati, l’Associazione “Moder” potrà svolgere le seguenti attività:  Creare eventi, incontri, conferenze, seminari, fiere, tornei e mostre anche in sinergia con altre associazioni  Ricercare sponsor e attività promozionali  Giornale Informativo, cartaceo e online delle attività dell'Associazione denominato ModerNews  Sistema di incentivazione per ogni socio per usufruire dei servizi offerti dall'Associazione denominato “PortaTre Amici”  Creazione di sito web ed app e presenza sui social  Creazione di una tessera associativa denominata ModerCard

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Ammissione degli associati Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata indirizzata al Presidente o tramite link sul portale dedicato dell'Associazione . In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti 

interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro cinque giorni dal suo ricevimento. L’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo.  Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Art.5 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Art.6 - Diritti degli associati I soci si dividono in soci fondatori ed ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.  E’ previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta. La qualità di socio si perde inoltre:  per decesso;  per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 10 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;  per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.8 - Non trasmissibilità della quota associativa Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Titolo III Organi sociali

 

Art.9 - Organi dell’Associazione Gli organi dell'Associazione sono: 1) l'Assemblea dei soci;             2) Il Consiglio Direttivo;             3) Il Presidente             4) Il Vice Presidente             5) Il Segretario             6) Il Tesoriere L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Art.10 - L’Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E’ ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa. L’Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, o quando ne faccia domanda motivata almeno la metà dei soci. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, email, ecc.) almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.  L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno la metà dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. Essa inoltre provvede a:  eleggere gli organi sociali  delineare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;  approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;  deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;  discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.  Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art.13 - Assemblea in videoconferenza L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.  Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.  Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.  In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto. Art.14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque  membri, compreso il Presidente,  , secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.  I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Art.15 - Poteri del Consiglio Direttivo Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; - l'ammissione all'Associazione di nuovi soci; - l’esclusione degli associati; - la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri  La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 13 per l’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal  Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente avrà un valore doppio. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Art.17 - Sostituzione dei consiglieri Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell’ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all’integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Presidente: poteri e durata in carica Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci  ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.  Rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal  Vice Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.  Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.  In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. Art.19 – Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo; costituisce prova di tale assenza o impedimento una dichiarazione sottoscritta dal Presidente, da conservarsi agli atti dell’associazione. Art.20 – Il Segretario E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Art.21 – Il Tesoriere E’ compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. 

Titolo IV Norme sul patrimonio 

Art.22 - Patrimonio sociale Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione. Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Art.23 - Esercizio sociale L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione (e/oppure dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione) ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.  

Art.24 - Divieto di distribuzione degli utili E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Titolo V Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali 

Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o a fini di pubblica utilità. Art.26 - Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.